L’obbligo BIM decorrerà dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

Obbligo BIM, che impone l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere sotto 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

Il 27 gennaio 2018 è diventato vigente l’obbligo bim previsto dal decreto firmato dal Ministro Graziano Delrio il 1 dicembre 2017 che – in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” – definisce le modalità e i tempi di introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.

Il decreto Obbligo BIM è stato pubblicato il 12 gennaio scorso sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Mit.

Quando diventerà davvero coercitivo l’obbligo BIM per le aziende? Quanto tempo avranno gli operatori del settore per adeguarsi alle normative sul BIM?

(Lo studio delle procedure BIM è espressamente previsto all’interno del programma operativo del Progetto Agrilizia. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina di presentazione del progetto formativo AGRILIZIA)

L’obbligo BIM decorrerà dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

Come dovranno adeguarsi all’OBBLIGO BIM le stazioni appaltanti?

Il provvedimento disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti. E’ previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento. Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l’utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.

Una Commissione, che sarà istituita ad hoc con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avrà il compito di monitorare gli esiti e le eventuali difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti e di individuare eventuali misure correttive, per aggiornare i dati e le procedure previsti nel decreto.

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