Dal Consiglio Di Stato arriva la conferma: i laureati magistrali possono accedere all’albo degli agrotecnici
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5584/2017, resa nota solo nei giorni scorsi, è probabilmente destinata a chiudere definitivamente il contenzioso sorto fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ed a chiuderlo in favore di quest’ultimo. La sentenza n. 5584/2017 è infatti l’ottavo provvedimento consecutivo dei Giudici amministrativi che condanna il MIUR sulla questione dell’accesso Albo degli Agrotecnici dei laureati magistrali e di quelli del “vecchio ordinamento”, che il Ministero ha inopinatamente negato a partire dal 2016 (indifferente il fatto di averlo sempre consentito negli anni precedenti), obbligando così Albo degli Agrotecnici a dover chiedere l’intervento della Magistratura, sempre con esito soddisfacente.
I provvedimenti ministeriali di esclusione dei laureati magistrali sono infatti stati ripetutamente annullati o sospesi sia dal TAR Lazio (ordinanze 14.7.2016 n.ri 3854 e 3869; sentenza 23.9.2016 n. 9925, sentenza 20.10.2016 n. 4675; sentenza n. 11270/2017) che dal Consiglio di Stato (ordinanza 28.10.2016 n. 4853, ordinanza n. 4253/2017, sentenza n. 5584/2017).
Con l’ultima pronuncia del Consiglio di Stato la partita sembra essere chiusa per davvero anche perché, ove i Dirigenti degli uffici ministeriali insistessero in un percorso cosi graniticamente sconfessato dalla giurisprudenza, sarebbe loro inevitabile una denuncia penale per elusione del giudicato.
Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto ORLANDI, ritiene pertanto che gli esami di abilitazione del corrente anno potranno svolgersi con regole certe, consentendo ai laureati magistrali -delle molti Classi di lauree idonee per accedere Albo degli Agrotecnici– di poter pacificamente presentare domanda. La sentenza n. 5584/2017 del Consiglio di Stato infatti così chiarisce: “Secondo l’amministrazione appellante (cioè il MIUR) sarebbe legittima la previsione di escludere dalla possibilità di accedere all’esame i possessori di laurea magistrale o specialistica quinquennale ovvero del vecchio ordinamento.
Viceversa, nelle lauree o diplomi triennali, tra i titoli idonei d’ammissione all’esame vanno (ri-)compresi la laurea quinquennale o quadriennale: se la laurea breve è riconosciuta come formazione professionale idonea, a fortiori è idonea la laurea tradizionale di 4 o 5 anni.
Ma oltre al principio sopra declinato la sentenza n. 5584/2017 ne contiene altri che produrranno significativi, generalizzati effetti sia negli Ordini professionali che nel settore dei concorsi pubblici; in particolare la sentenza interviene ad interpretare: 1. la durata massima dei tirocini professionali; 2. l’efficacia delle convenzioni universitarie per lo svolgimento dei tirocini professionali; 3. l’assorbenza dei titoli di studio superiori.
Per quanto attiene al primo punto, la sentenza stabilisce che il tirocinio massimo richiedibile per l’accesso ad un Albo degli Agrotecnici è di 18 mesi e -soprattutto- tale minore durata deve applicarsi anche retroattivamente cioè ai soggetti che già avevano in corso il tirocinio al momento dell’entrata
in vigore delle norme di miglior favore; sul punto così recita la sentenza: “Il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 13 stabilisce che i tirocini ed i percorsi equivalenti siano indistintamente ridotti ad un periodo massimo di 18 mesi con una disposizione, avente efficacia retroattiva, assiologicamente orientata al favor partecipationis, estendendo la platea dei candidati a coloro i quali, alla data del 15 agosto 2012, abbiano maturato un periodo di tirocinio superiori al limite massimo di diciotto mesi.”
Per quanto attiene il secondo punto i Giudici -per la prima volta chiariscono che i “tirocini in convenzione” previsti dal precedente DPR n. 328/2001 sono tuttora validi, non essendo stata questa disposizione abrogata dal DPR n. 137/2012: i due sistemi pertanto convivono senza elidersi. Sul punto così recita la sentenza:
“E’ altresì fondato il motivo d’appello avente ad oggetto l’omessa previsione della possibilità di partecipazione all’esame di coloro i quali abbiano svolto (oltre i “tirocini convenzionati” ricompresi nell’egida del D.P.R. n. 137/2012 anche) i tirocini in convenzione ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 328/2001, ossia in forza di norma tuttora efficace, vincolante in apicibus (cioè “vincolante come importanza gerarchica”) l’ordinanza impugnata.”
Per quanto attiene al terzo punto la sentenza definisce con chiarezza il principio dell’assorbenza dei titoli di studio superiori (curiosamente oggetto di altra recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5550/2017, che ha sempre visto protagonisti gli Agrotecnici). Sul punto così recita la sentenza in esame: “In aggiunta, va data continuità all’indirizzo a mente del quale l’esibizione di un titolo di studio superiore, che presupponga il conseguimento di quello previsto dal bando, deve ritenersi assorbente di quello indicato nel bando, presupponendosi avvenuto con esso un approfondimento delle materie oggetto del corso di studi inferiore.
Tanto più nel caso, come quello in esame, in cui le lauree del nuovo ordinamento, quali titoli idonei, non si connotino per una maggiore o più specifica specializzazione conseguita dai candidati che ne siano in possesso rispetto a quella posseduta dai laureati vecchio ordinamento e titoli equiparati.” Quest’ultimo principio, in particolare, può avere effetti deflagranti in tutti i concorsi pubblici, ampliando notevolmente il novero dei concorrenti, a soggetti e categorie non inizialmente presenti.